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È possibile richiedere la cessione del quinto con un pignoramento in busta paga?

La risposta è sì, è possibile, ma entro certo limiti. Si può infatti, in via generale, richiedere un finanziamento con cessione del quinto anche in presenza di una procedura esecutiva in corso che, attraverso un pignoramento presso terzi, abbia già vincolato una parte dello stipendio. In questo caso mensilmente , sullo stesso stipendio, si cumulerebbero due quote: una riservata al pagamento del credito pignorato e l’altra destinata alla restituzione del finanziamento con cessione del quinto. E’ una condizione particolare ed è importante definire dei limiti percentuali per garantire che la parte residua dello stipendio sia sufficienti a sostenere un livello di vita dignitoso il cd. ‘minimo vitale’. La normativa della cessione del quinto prevede infatti che, in presenza di pignoramento presso terzi, la quota cedibile con cessione del quinto sia il risultato della differenza tra i due quinti dello stipendio netto e la misura della quota pignorata (che ricordiamo può arrivare fino a 1/5 dello stipendio per debiti da lavoro e tributi e fino a 1/3 per gli alimenti dovuti per legge.

Facciamo un esempio: ipotizziamo di avere un lavoratore guadagni 1.500 euro netti al mese. Due quinti del suo stipendio sono 600 euro. Immaginiamo che il pignoramento riguardi un debito di lavoro e quindi non possa superare un quinto dello stipendio, quindi al massimo 300 euro. Pertanto, la cifra che il lavoratore può destinare a rimborsare un finanziamento con cessione del quinto sarà data dalla differenza tra 600 euro (i due quinti) e 300 euro (1/ 5 pari alla cifra pignorata). Risultato: in questo caso il lavoratore potrà cedere al massimo 300 euro.

E’ possibile anche l’ipotesi che il lavoratore, grazie alla liquidità ottenuta con il finanziamento con concessione del quinto, estingua il credito che aveva dato origine al pignoramento, in questo caso verrà meno la coesistenza sullo stesso stipendio del pignoramento e della cessione del quinto e rimarrà attivo solo quest’ultimo.

Se il pignoramento è successivo alla richiesta di cessione del quinto

Quando il lavoratore impegnato in una cessione del quinto non riesce a ripagare un debito precedente, una conseguenza può essere il cosiddetto pignoramento presso terzi. In questo caso, il pignoramento subentra in una seconda fase, e cioè a seguito della richiesta di finanziamento tramite cessione del quinto. Pignoramento e cessione del quinto possono, anche qui, coesistere solo se lo stipendio restante sia in grado di garantire quel minimo di sostentamento necessario a mantenere un livello di vita dignitoso. Sul piano normativo, infatti, sono previsti dei parametri da rispettare e delle garanzie che tutelano il richiedente. In particolare, quando un lavoratore si vede pignorare la retribuzione mensile proprio mentre è in corso il piano di rientro relativo ad una cessione del quinto già stipulata, la parte di stipendio che può essere  pignorabile ammonta ad un quinto dello stipendio complessivo, livello in cui deve essere compresa anche la quota ceduta. Va però precisato come il pignoramento non potrà mai andare a superare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta.

Facciamo un altro esempio: torniamo al lavoratore che guadagna 1.500 euro e che ha ceduto un quinto, cioè 300 euro, per pagare un debito. L’eventuale pignoramento interviene sull’intero stipendio, quindi la somma pignorabile dovrebbe essere di 300 euro (cioè 1/5 di 1.500 euro). Ma verifichiamo se questo importo rispetta il limite massimo previsto e, cioè, se non sia superiore alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta: la metà dello stipendio è 750 euro; la quota ceduta è 300 euro (1/5 di 1.500); la differenza tra metà stipendio e quota ceduta sarà 750 – 400 = 350 euro.

Infine, è bene ricordare che queste regole relative alla contemporanea presenza della cessione del quinto e del pignoramento sono previste con una tutela anticipata a favore del lavoratore.

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